Penale : Art. 624 cp Furto Consumato

29 Nov

Penale : Art. 624 cp Furto Consumato

Ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell’ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l’agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest’ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Non rileva, infatti, che l’agente – come nel caso di specie – sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l’intervento della persona offesa ovvero delle forze di polizia da questa chiamate in soccorso ovvero di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.44307 del 22/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44307PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BRANCACCIO MATILDE

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