Penale: Art. 624 cp Il fruitore risponde del furto energia elettrica anche se allaccio è stato eseguito da persona diversa

28 Dic

Penale: Art. 624 cp Il fruitore risponde del furto energia elettrica anche se allaccio è stato eseguito da persona diversa

Nel caso di furto di energia elettrica, va ribadito che l’aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. sussiste tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, come quando la sottrazione dell’energia avviene mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione, perché tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888). Inoltre, è configurabile anche se l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione è materialmente compiuto da persona diversa dall’imputato che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui. Si tratta, infatti, di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745).    Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.8333 del 02/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:8333PEN), udienza del 13/01/2021, Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE  Relatore COSTANZO ANGELO 

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