Penale : Art. 640 cp  Truffa Contrattuale

12 Giu

Penale : Art. 640 cp  Truffa Contrattuale

Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si configura allorché l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che, altrimenti, non sarebbe stato dato (Cass. n. 3538/1980 Rv. 148455 Cass. 47623/2008 Rv. 242296). Nella truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell’errore in lui generato mediante artifici o raggiri), rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. n. 7066/1981 Rv. 149803 — Cass. 4423/1983 Rv. 164164), Nella forma cosiddetta contrattuale, il delitto di truffa si consuma, non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente, con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa (Sez. U. 18/2000, Rv. 216429; Cass. 31044/2008 Rv. 240659; Cass. 49932/2012 Rv. 254110; Cass. 18859/2012 Rv. 252821). Tali principi si riferiscono alle ipotesi in cui i raggiri o gli artifizi vengano posti in essere nella fase precontrattuale al fine di convincere la vittima a stipulare un contratto che, senza quegli artifizi, non avrebbe stipulato. Gli artifizi e raggiri, però, possono essere attuati, da uno dei contraenti a danno dell’altro, anche in una fase successiva alla stipula del contratto: in tale ipotesi, occorre porsi il problema del se e in che termini sia configurabile il reato di truffa. Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen.» (Cass. 41073/2004 Rv. 230689). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.22468 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22468PEN), udienza del 24/05/2022, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore PERROTTI MASSIMO

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