Penale: Querela sottoscrizione autentica

12 Giu

Penale: Querela sottoscrizione autentica

L’art. 337, comma 1, del codice di rito, stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia e che la stessa “con sottoscrizione autentica” può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., dell’autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), talché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale (Sez. 2, n. 51565, del 10/11/2016, Rv. 268351; Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224). L’art. 337 del codice di rito prevede, poi, al comma tre, che la querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione deve contenere l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Tale previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, basterebbe l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza. Deve viceversa ritenersi che detta indicazione non esclude l’obbligo di autenticazione, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all’uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato. La stessa Corte costituzionale (sent. n. 115/2004) ha avuto modo di chiarire come il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull’autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela, “possa mettersi inutilmente in movimento”. Tale esigenza, ossia quella di evitare un’inutile messa in movimento della giurisdizione penale deve dirsi sussistente in tutti i casi di presentazione di querela, sicché, quando quest’ultima, recapitata da un incaricato o spedita per posta, sia proposta da un privato è necessaria l’autentica della sottoscrizione, sia che egli agisca quale singolo sia che lo faccia quale legale rappresentante di una persona giuridica, non essendovi ragione alcuna di distinguo. Diverso è il caso di presentazione della querela da parte di un ente pubblico, che non necessita di autenticazione della sottoscrizione, in quanto l’atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico “ex se” e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, a condizione che siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell’ufficio di appartenenza (nei termini: Sez. 6, n. 9444 del 10.7.2000, RV 217706; Sez. 6, n. 6252 del 24.3.2000, Rv 216316; Sez. 5, n. 4570 del 16.12.2003, Rv 228063). E’ agevole osservare, poi, che il fine di evitare un’inutile messa in movimento della giurisdizione penale non può essere soddisfatto dall’indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, richiesta dall’art. 337, comma 3, cod. proc. pen., non garantendo detta indicazione la sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela, ma incidendo sul diverso piano della riferibilità della querela alla persona giuridica, dando contezza del collegamento tra la persona fisica, che agisce in nome e per conto della persona giuridica, e quest’ultinna. Ne discende allora che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l’indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all’autentica della sottoscrizione, necessaria, quest’ultima, al fine della validità della querela proposta dal privato. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.22471 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22471PEN), udienza del 24/05/2022, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore PERROTTI MASSIMO

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