Polizia Giudiziaria Art. 337 e 341 bis cp Resistenza e oltraggio possono concorrere

21 Gen

Polizia Giudiziaria Art. 337 e 341 bis cp Resistenza e oltraggio possono concorrere

E’ pacifico che il reato di resistenza e quello di oltraggio, possono concorrere nella ipotesi in cui la condotta criminosa, pur ledendo unitariamente l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si realizza oltre che attraverso condotte minacciose violente, attraverso condotte dirette a offendere la reputazione dell’agente che attingano l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, allorché sia minata la reputazione dell’intera pubblica amministrazione. Ai fini della esclusione ritenuta sussistenza del reato di oltraggio, escludendo che il reato fosse assorbito in quello di resistenza, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte a stregua del quale il reato di oltraggio non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Nella massima ora riportata si evidenzia che nella fattispecie l’imputata, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare. La dinamica descritta in tale decisione dà conto di una progressione della condotta dell’agente, distinguendo una prima parte della condotta, in cui le parole oltraggiose costituivano manifestazione di un comportamento offensivo volto a contestare il prestigio e l’onore dei due agenti, in quanto appartenenti alla Polizia di Stato precisando che solo successivamente, davanti alla reiterata ed insistita richiesta di documenti, l’imputata aveva minacciato di morte almeno uno dei due poliziotti. Si tratta di una dinamica della condotta del tutto diversa dalla fattispecie in esame in cui, viceversa, le modalità del fatto, ricostruito attraverso le parole di uno dei presenti secondo cui, all’arrivo dei poliziotti, l’imputata e la sorella li aveva investiti con parole ingiuriose e minacciose (brutti stronzi, chi credete di essere, ve la faremo pagare), rendono configurabile un’unica e unitaria condotta.  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.1937 del 18/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1937PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GIORDANO EMILIA ANNA

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