Polizia Giudiziaria : Art. 483 cp Simulazione di reato
“in tema di simulazione di reato, la denuncia all’Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all’art. 63 c.p.p.” (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 – 02; nello stesso senso, con l’ulteriore precisazione secondo la quale in tale contesto è del tutto inconferente il richiamo al disposto di cui all’art. 63 c.p.p. che sanziona con l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge, Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719 – 01). Sotto altro profilo, inoltre, rileva il principio di diritto secondo il quale “le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 c.p.p., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall’art. 63 c.p.p., comma 2, sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell’atto e alla fase processuale cui inerisce l’eccezione di inutilizzabililtà)” (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 – 01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/05/2023) 11-08-2023, n. 34846
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