Polizia Giudiziaria : Art. 495 cp False dichiarazioni sulla propria identità

29 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 495 cp False dichiarazioni sulla propria identità

Si è affermato che integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 2 »9 al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione delle generalità fosse destinata alla formazione di un atto pubblico, nell’ambito dell’attività di controllo della polizia. Ed invero, appare del tutto irrilevante insistere sulla circostanza che, “al momento” della richiesta di generalità formulata dalle forze di polizia, la dichiarazione del ricorrente non fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico. Infatti, è considerazione comune, che non soffre smentite, quella che considera come ogni controllo di polizia sfoci nella redazione di un atto pubblico, quantomeno che attesti con verbale le operazioni compiute ovvero annoti il controllo ed i dati nominativi di colui il quale vi sia stato sottoposto. Anche sotto collegato, ma distinto profilo, è pacifico convincimento interpretativo ritenere che integri il reato di cui all’art. 495 cod. pen. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n.47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.44209 del 21/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44209PEN), udienza del 29/09/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BRANCACCIO MATILDE

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