Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina propria e impropria

7 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina propria e impropria

E’ stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 – dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata “materialmente”, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 – dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina “consumata”. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina “impropria” sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella “propria” richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

Rispondi