Polizia Giudiziaria: Art. 629 cp Estorsione Consumata

21 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 629 cp Estorsione Consumata

Secondo l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all’estorsore anche se sia predisposto l’intervento della polizia, che provveda immediatamente all’arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.” (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell’evento. Il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata (“… costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa”) prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell’estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall’agente. Di conseguenza, la Corte territoriale, respingendo l’appello, ha correttamente escluso la possibilità di ipotizzare la sussistenza di una fattispecie tentata. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.7950 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:7950PEN), udienza del 25/10/2022, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore TUTINELLI VINCENZO

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