Polizia Giudiziaria Metodo Mafioso

21 Gen

Polizia Giudiziaria Metodo Mafioso

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.2137 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2137PEN), udienza del 14/10/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

Rispondi