Polizia Giudiziaria : Riprese Video

28 Dic

Polizia Giudiziaria : Riprese Video

«Le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive dell’art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. .(v, Corte cost. n. 135 del 2001)»; «Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 – 01 ed Rv. 234267 – 01). Tra i due poli, si colloca una terza massima (nella quale le Sezioni Unite forniscono risposta al quesito rimesso al Supremo Consesso), in cui si afferma: “Le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell’A.G. e alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen.” 3.1 Fermo quanto precede, essendo indiscussa nella fattispecie concreta in esame la presenza di comportamenti “non comunicativi” (poiché si è trattato di riprese nelle quali non sono stati registrati colloqui), deve verificarsi, alla luce delle doglianze rappresentate dalla difesa, la correttezza o meno della costruzione argomentativa offerta dai Giudici del riesame, i quali sostengono che tali riprese non siano avvenute in un’area rientrante nella nozione di “domicilio” (ricadendo così nella ipotesi di assoluto divieto, con conseguente inammissibilità-inutilizzabilità della prova, secondo i principi già affermati nella sent. Corte cost. n. 235 del 2002 e dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata in precedenza), e neppure in quella di luogo “privato” (per il quale, esigenze di tutela della riservatezza del singolo, imporrebbero comunque il provvedimento dell’Autorità giudiziaria atteso il rango costituzionale del diritto alla riservatezza, sempre in conseguenza dei precetti fissati dal Giudice delle leggi).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2085020850 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20850PEN)2019, udienza del 12/02/2019, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore BRUNO MARIAROSARIA 

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