Sinistri stradali: il terzo trasportato coinvolto non può testimoniare

19 Dic

Sinistri stradali: il terzo trasportato coinvolto non può testimoniare

di A.Villafrate

Per la Cassazione, la terza trasportata coinvolta in maniera diretta nel sinistro non può testimoniare perché portatrice di un interesse che la legittima a diventare parte

La terza trasportata coinvolta direttamente in un sinistro stradale non può testimoniare nella causa intrapresa dalla proprietaria del veicolo danneggiato che la trasportava. Questo perché il terzo, in un caso come questo, ha un interesse concreto, attuale e personale ad agire in giudizio che lo rende incompatibile con il ruolo di testimone. Puntualizzazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 35552/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale
A causa di un sinistro stradale una donna aziona una causa di risarcimento per i danni riportati al proprio veicolo nei confronti di due enti comunali. Il giudice di primo e quello di secondo grado però rigettano le richieste risarcitorie dell’attrice. Il giudice dell’impugnazione evidenzia la correttezza della decisione di primo grado nel ritenere incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c l’unica testimone in quanto terza trasportata all’interno del veicolo danneggiato.

Contestata la decisione sull’incapacità a testimoniare

La ricorrente nel ricorrere in Cassazione contesta quindi con un unico motivo l’erronea conclusione del giudice di appello, nel ritenere incapace di testimoniare la donna trasportata sul veicolo danneggiato, in quanto la stessa, per il giudicante, sarebbe portatrice di un interesse concreto e attuale a prendere parte al giudizio.

Chi può essere parte di un processo non può testimoniare

Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato perché secondo il consolidato orientamento della stessa un soggetto, ai sensi dell’art 246 c.p.c, è incapace di testimoniare quando è titolare di un interesse personale, ma anche attuale e concreto che lo vede coinvolto del rapporto controverso, qualificabile come interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c, che lo legittima a prendere parte al giudizio in cui gli è stato chiesto di rendere testimonianza.

Correttamente il giudice ha concluso per l’incapacità a testimoniare della teste, stante il suo diretto coinvolgimento del sinistro, nella veste di terza trasportata.

In casi come quello di specie, precisano gli Ermellini, il terzo non può non essere considerato come portatore di un interesse in grado di prendere al giudizio. Lo stesso non risulta portatore di un interesse attuale e concreto solo se risulta non avere riportato danni “all’eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all’art. 246 c.p.c.”

L’art 246 c.pc infatti, ricordiamolo, prevede che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.”

La norma in pratica sancisce l’incompatibilità tra la posizione di parte, anche solo in via potenziale e di testimone. L’interesse in causa a cui fa riferimento la norma è quello di cui all’art. 100 sull’interesse ad agire, che rappresenta una delle condizioni determinanti l’ipotetica accoglibilità della domanda.

L’interesse che impedisce la testimonianza deve essere, come precisato anche dalla Cassazione, personale, concreto e attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante un intervento principale, un intervento adesivo autonomo o adesivo dipendente in base a quanto previsto dall’art. 105.

Fonte Studio Cataldi

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