Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti verso alunni

26 Mag

Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti verso alunni

Il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta. Perchè esso si configuri, dunque, è sufficiente che il comportamento dell’agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima l’anzidetta condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti. Semmai così fosse, infatti, si finirebbe per conferire alla fattispecie una connotazione relativistica, in ragione della diversa sensibilità della vittima o del suo grado di resistenza psichica individuale: dato, quest’ultimo, tuttavia legato ad una serie di variabili non predeterminabili ed eterogenee (non soltanto, cioè, fisiche e psicologiche, ma anche sociali e culturali), che finirebbe per assegnare o meno penale rilevanza a condotte oggettivamente identiche, in tal modo inficiando la tassatività della disposizione incriminatrice, peraltro mediante l’introduzione di un elemento da essa non richiesto (in questo senso, in motivazione, Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107) Non può non essere suggestiva, a sostegno di quanto appena osservato, la diversa struttura normativa riservata dal legislatore, ad esempio, al “contiguo” delitto di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), questo sì costruito espressamente come reato di evento ed a forma vincolata (“chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da…” determinare una serie di situazioni psicologiche o comportamentali specificamente definite).  Del resto, per quel che riguarda specificamente i maltrattamenti verso bambini di piccolissima età, costituisce espressione di una medesima lettura normativa, muovendo anch’essa dalla necessità e sufficienza di una condotta oggettivamente maltrattante, la giurisprudenza formatasi in tema di c.d. “violenza assistita”, secondo cui il reato si configura nei confronti dell’infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, qualora esse siano idonee ad incidere sul suo equilibrio psico-fisico (Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620).  Avuto riguardo, dunque, alla specifica vicenda in rassegna, dev’essere affermato il principio per cui; “in presenza di condotte obiettivamente maltrattanti, perchè caratterizzate da violenza fisica o psichica, da eccessiva aggressività verbale o, comunque, da connotazione umiliante per la vittima, il reato si configura anche nel caso in cui quest’ultima, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni sintomatiche da stress post-traumatico”.  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08/03/2023) 17-05-2023, n. 21111

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