Stupefacenti : Confisca denaro

26 Mag

Stupefacenti : Confisca denaro

Nel caso di specie, tuttavia, all’imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato fosse provento di Spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, così venendo a mancare il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità.  E’ preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l’art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 30861 del 13/07/2022, Buratto; Sez.3, n. 7074 del 23/01/2013, Rv.253768).  Può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente “soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l’attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perchè le stesse non possono qualificarsi come “strumento”, o quale “prodotto”, o “profitto” o “prezzo” del reato” (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).  Venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21/03/2023) 02-05-2023, n. 18033

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