Violenza sessuale di gruppo, la giovane età non è di per sè un’attenuante

29 Apr

Violenza sessuale di gruppo, la giovane età non è di per sè un’attenuante

di A. Villafrate

Negate dalla Cassazione ai giovani stupratori di gruppo le attenuanti generiche art. 62 bis c.p in ragione della loro età, esse non possono essere riconosciute dal giudice per benevolenza, ma devono essere motivate in modo non generico

Violenza di gruppo e attenuante della giovane età

Accolto il ricorso del Procuratore Generale, che contesta la concessione delle attenuanti in favore dei giovani imputati, responsabili del reato di violenza di gruppo. La Cassazione ricorda infatti che la giovane età è un’attenuante solo quando pregiudica la maturità del soggetto e la capacità di valutare la propria condotta in base alle regole del vivere civile. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto dalle prove sono emerse versioni contraddittorie e imprecise dei fatti e l’accusa comune mossa alla vittima di aver fornito una versione falsa e calunniosa nei loro confronti, quando in realtà, dalle prove, è emerso “un giudizio di certezza in termini incontestabili” sulle responsabilità degli imputati. Questa la decisione contenuta nella Cassazione n. 15659/2022
La vicenda processuale

Sei imputati vengono ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p in quanto hanno compiuto atti sessuali in danno di una cittadina britannica, dopo averle somministrato sostanze stupefacenti, meglio note come droga dello stupro.

La Corte di Appello riduce la pena della reclusione in favore dei diversi imputati, riconoscendo agli stessi le attenuanti generiche.

I giovani imputati non meritano le attenuanti generiche

Tutti gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori ricorrono in Cassazione, con ricorsi distinti, ma ciò che preme evidenziare è il ricorso del Procuratore Generale, che deduce in detta sede la violazione dell’art. 62 bis c.p che contempla le attenuanti generiche.

Il Procuratore contesta in particolare alla Corte di non aver preso in considerazione in misura adeguata la allarmante personalità, esclusa solo a causa della giovane età e dall’assenza di precedenti penali. In realtà, sottolinea il Procuratore, la versione dei fatti data dagli imputati non solo è diversa da quella fornita dalla persona offesa, ma questa, a loro dire, è calunniosa e falsa perché frutto di premeditazione, nonostante le divergenti narrazioni dei vari imputati. Nel concedere le attenuanti generiche la motivazione, sostiene il Procuratore, deve indicare elementi positivi in grado di giustificarne la concessione, ipotesi però che nel caso di specie, non è rilevabile. Poiché le attenuanti generiche non possono essere frutto di una benevola concessione da parte del giudice il Procuratore chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.

Giovane età: attenuante se incide sulla capacità di valutazione

La Cassazione prima di tutto, in un punto della motivazione, chiarisce che il contenuto della sentenza della Corte di Appello sulla responsabilità degli imputati è frutto di una valutazione assai approfondita di tutti gli elementi probatori acquisiti, che hanno permesso di giungere a un giudizio di certezza incontestabile

Fondato inoltre il ricorso avanzato dal Procuratore, che la Corte accoglie. Vero in effetti che la Corte di Appello ha riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche in conseguenza della valorizzazione della ammissione dell’addebito. Il tutto, in piena contraddizione con le divergenze significative delle plurime versioni degli imputati, imprecisioni e contraddizioni che la stessa Corte di Appello ha ritenuto che aprissero la porta al sospetto di una “ricostruzione della vicenda non genuina.”

Del tutto generico inoltre, per gli Ermellini, il riferimento all’elemento della giovane età. Al riguardo la Cassazione ricorda infatti che l’età può essere un’attenuante solo quando svolge “un’effettiva incidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa ed è, quindi, necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.”

Fonte Studio Cataldi

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