Ambiente : Deposito Temporaneo di Rifiuti

22 Giu

Ambiente : Deposito Temporaneo di Rifiuti

Per quanto concerne, poi, specificamente la configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale generalmente condiviso, secondo cui, in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965-01, nonché Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, Passarelli, Rv. 266911-01). Ancora, per quanto attiene alla individuazione della natura dei rifiuti, rilevante anche ai fini dell’individuazione dei presidi di sicurezza da assicurare, è fuori discussione che oli esausti e liquidi di batterie costituiscono rifiuti pericolosi (v., in proposito, tra le altre, Sez. 3, n. 31155 del 06/06/2006, Pezone, Rv. 235055-01i e Sez. 1, n. 7479 del 18/03/2021, dep. 2022, Mangia, Rv. 282683-01). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.23845 del 21/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:23845PEN), udienza del 05/04/2022, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore CORBO ANTONIO

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