Ambiente: Trasporto rifiuti

24 Apr

Ambiente: Trasporto rifiuti

Il trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, del D.Igs. 152/2006, norma che non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/2019). Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Igs. 152/2006, è sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale. Difatti, il reato ha natura istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasporto (Sez. 3, 27/09/2017, n.44438; Sez.3, 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.16270 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16270PEN), udienza del 09/02/2024, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore MAGRO MARIA BEATRICE

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