Armi : Arma estera clandestina

8 Set

Armi : Arma estera clandestina

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la circostanza che l’arma sia stata fabbricata in Jugoslavia nell’anno 1984 e non sia stata presentata al Banco Nazionale di (Omissis) per la necessaria punzonatura esclude che l’importazione e la detenzione della stessa possano considerarsi legittime. La L. n. 110 del 1975, art. 11 stabilisce i requisiti relativi alla marcatura delle armi comuni da sparo prevedendo espressamente che questa deve essere apposta a cura del Banco Nazionale di prova ovvero da un ente riconosciuto e operante in uno Stato membro dell’Unione Europea (sul punto cfr. pag. 3 della sentenza impugnata con lo specifico riferimento al fatto non tutti gli stati che facevano parte della Repubblica Federale di Jugoslavia sono ora membri dell’Unione Europea). Ciò in quanto solo la marcatura eseguita in conformità delle specifiche tecniche contenute nell’allegato annesso alla direttiva di esecuzione n. 2019/68 consente di ritenere che la normativa nazionale sia rispettata e che l’arma, pertanto, non sia qualificabile come clandestina e la detenzione della stessa non con configuri il corrispondente reato.Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12/05/2023) 25-08-2023, n. 35655

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