Armi : Armi Antiche

4 Set

Armi : Armi Antiche

La nozione di ‘arma anticà è dettata dalla L. n. 110 del 1975, art. 10, comma 7, secondo cui “Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890”. Per quanto risulta, nessuna delle armi detenute dal ricorrente aveva tali caratteristiche, nè egli lo ha mai sostenuto.

Tale norma stabilisce anche che, per dette armi, “restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, relative appunto alle armi antiche. L’omessa denuncia del loro spostamento costituirebbe quindi il reato contestato, anche qualora le armi detenute dal ricorrente avessero le caratteristiche sopra indicate. Come stabilito da questa Corte, “In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 2, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all’art. 10, comma 7, della medesima legge, sicchè la sua detenzione, senza farne denuncia all’autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. e non la fattispecie delittuosa” (sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650) Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05/06/2023) 28-08-2023, n. 35801

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