Armi : Art. 4 L 110/75 Porto senza giustificato motivo di un  bastone

8 Gen

Armi : Art. 4 L 110/75 Porto senza giustificato motivo di un  bastone

Occorre ribadire che all’interno dell’art. 4 I. n. 110 del 1975 è sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti: 1) gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore (“armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”); 2) gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”, cui sono stati aggiunti, più di recente, strumenti softair e puntatori laser); 3) gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purchè ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (“qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”). La terza categoria è residuale, perché l’inclusione di un oggetto nell’elenco del primo comma o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità ritiene che un bastone in legno debba essere considerato una “mazza”, ed in quanto tale è incluso nella categoria sub 2); il porto fuori della abitazione senza giustificato motivo ne è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116). Il termine “mazze” del secondo comma dell’art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate” di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.188 del 03/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:188PEN), udienza del 25/10/2023, Presidente CALASELICE BARBARA  Relatore RUSSO CARMINE

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