Armi : Art. 699 cp Bomboletta contenente spray urticante

17 Apr

Armi : Art. 699 cp Bomboletta contenente spray urticante

«Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all’art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n.57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901). In motivazione la Corte – dopo aver passato in rassegna i precedenti non univoci orientamenti in tema di bombolette contenenti spray urticanti – ha posto in rilievo come, in tempi più recenti, si sia registrata una diversa linea interpretativa alla luce delle norme regolamentari introdotte dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, per la quale la bomboletta contenente spray urticante a base di peperoncino, in particolare contenente l’oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è compresa né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra quelle comuni da sparo e la condotta di porto non integra il delitto previsto dall’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif., (sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, Cantieri, Rv. 251825; sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, rv. 267284; sez. 1, n. 19411 del 09/03/2017 Sacco e Sez. 1, n. 19412 del 09/03/2017, Vailatti, entrambe non massimate), né la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dare seguito a tale orientamento e che la soluzione al tema di diritto sollevato dalla difesa debba partire dal dato fattuale della natura e delle caratteristiche dei dispositivi sequestrati all’imputato, i quali – come emerso dalle risultanze di prova (etichetta impressa sulle bombolette) – contenevano tutti una soluzione irritante a base di oleoresin capsicum con concentrazione superiore al 10%, oltre ad essere prive del necessario sistema di sicurezza contro l’attivazione incidentale, con conseguente non conformità al d.m. 12 maggio 2011, n. 103.Detto decreto, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», al primo comma, invero, stabilisce che: «1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

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