Armi : Artt. 38 e 221, comma 2, R.D. n. 773 del 1931 e art. 58, comma 3, R.D. n. 635 del 1940,  Omessa denuncia di trasferimento di un arma legalmente detenuta

23 Ago

Armi : Artt. 38 e 221, comma 2, R.D. n. 773 del 1931 e art. 58, comma 3, R.D. n. 635 del 1940,  Omessa denuncia di trasferimento di un arma legalmente detenuta

La fattispecie di rilevanza penale contestata, sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, è prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, che testualmente prevede che “la denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”. Questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dello stesso tenore letterale della norma, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta dal R.D. n. 773 del 1931, art. 38 (tra le altre, Sez. 1, n. 11070 del 03/07/1985, Rubinaccio, Rv. 171166; Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393), che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita (tra le altre, Sez. 1, n. 2775 del 16/01/2008, Turriano, Rv. 210000). Ne segue che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell’arma nella nuova località perché soltanto in tale eventualità sorge l’obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale (Sez. 1, n. 41882 del 09/11/2007, De Fazio, Rv. 237965; Sez. 1, n. 1696 del 10/02/1994, Sorbo, Rv. 197474;). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.34563 del 08/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34563PEN), udienza del 04/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore ALIFFI FRANCESCO

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