Armi :  Fabbricazione e detenzione di arma clandestina

3 Apr

Armi :  Fabbricazione e detenzione di arma clandestina

L’art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse. La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte. In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “fabbricare” e “detenere” sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale. La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell’arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè si esaurisce in tale azione e l’autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all’assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all’assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, Ahmetovic, Rv. 282501 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494 – 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872 – 01; con riferimento all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 – 01).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.12477 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12477PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MONACO MARCO MARIA

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