Armi : Omessa denuncia di armi

4 Set

Armi : Omessa denuncia di armi

“In caso di trasferimento di armi già denunciate da un’abitazione a un’altra, anche nell’ambito della circoscrizione di un medesimo ufficio di polizia, deve essere rinnovata la denuncia, dovendo avere l’ufficio certezza del luogo ove le armi sono detenute. L’omessa denuncia costituisce violazione penalmente sanzionata, alla quale consegue la confisca prevista della L. 22 maggio 1975 n. 152, art. 6. (Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, Rv. 193974; Sez. 1, n. 563 del 04/02/1991, Rv. 187767). Tale principio è stato confermato anche in tempi più recenti: “In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 38, (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro, ancorchè eseguito nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell’art. 38, comma 5, da parte del D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 3, comma 1, lett. e, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata nè ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, nè, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7)” (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Rv. 267657). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05/06/2023) 28-08-2023, n. 35801

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