Autovelox, ecco come può difendersi il cittadino

12 Feb

Autovelox, ecco come può difendersi il cittadino

di G. Lax

Parola all’avvocato Fabio Capraro, esperto in materia di autovelox e sulle problematiche di omologazione di tali strumenti

Autovelox, come difendersi in caso di multe?

Torniamo a parlare di autovelox. Sono ben 8.000 nel nostro Paese, mentre in Gran Bretagna sono la metà (4.000). Ma il rischio è che nessuno strumento sia tarato a norma di legge. Cosa può fare, quindi, un automobilista che riceve una multa? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Fabio Capraro, esperto per quanto riguarda il tema delle omologazioni e ospite di recente alla trasmissione Mi manda Rai tre, insieme al consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon.
Avvocato, come può difendersi il cittadino che si trova una multa per autovelox?

Il cittadino a cui è stata notificata una multa
per eccesso di velocità rilevata a mezzo autovelox può, laddove ne sussistano i presupposti, impugnare il verbale di contestazione nei termini di legge. Il cittadino ha, quindi, 30 giorni di tempo dalla notifica del verbale per impugnarlo avanti il Giudice di Pace competente, ovvero 60 giorni di tempo per impugnarlo avanti al Prefetto.

Uno dei motivi per cui il cittadino potrebbe impugnare un verbale di contestazione per eccesso di velocità potrebbe essere la mancata omologazione dello strumento utilizzato per l’accertamento della violazione.

I dispositivi utilizzati dai Comuni, per accertare il superamento dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, non risultano essere omologati, in quanto non sono ancora state emanate specifiche norme attuative per l’omologazione. Nella maggior parte dei casi è presente solamente una Determina dirigenziale di approvazione che non può considerarsi l’equivalente di un decreto di omologazione. Si tratta di due concetti nettamente distinti tra di loro.

In base al Codice della Strada, come dovrebbero essere impiegate le entrate derivanti dalle sanzioni elevate per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox?

L’art. 142 c. 12 bis, 12 ter, 12 quater C.d.S. fornisce la risposta a tale interrogativo. Sostanzialmente, i suddetti proventi sono attribuiti in misura pari al 50 % ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore.

Gli enti dovrebbero destinare le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle suddette sanzioni alla realizzazione di interventi di manutenzione/messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nonché al potenziamento delle attività di controllo e degli accertamenti in materia di violazione stradale. Ciascun ente dovrebbe trasmettere in via informatica al M.I.T. e al Ministero dell’interno entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati l’ammontare dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati.

La percentuale di detti proventi è ridotta del 90 % annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione nell’indicato termine ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto stabilito. Lo scopo di dispositivi, come gli autovelox, dovrebbe essere, quindi, quello di tutelare la sicurezza della circolazione e di preservare l’integrità fisica degli individui, evitando che si verifichino, nell’area in cui il dispositivo è installato, tassi elevati di incidentalità. Eppure i dispositivi non possono ritenersi preposti alle suddette finalità e vengono, piuttosto, utilizzati quale strumento volto alla remunerazione economica e per rimpinguare le casse degli enti locali.

Come si può sapere se uno strumento è omologato o meno?

Per sapere se il dispositivo utilizzato per l’accertamento della violazione del Codice della Strada sia omologato o meno è necessario, innanzitutto, guardare l’indicazione della tipologia di dispositivo nel verbale di contestazione notificato nonché verificare la seguente dicitura “regolarmente approvato dal competente M.I.T. (Omolog. Decreto n….. del ……..)”.

Una volta ricercato il numero del decreto riportato nel verbale, bisogna verificare, all’interno del decreto stesso, se si tratta effettivamente di approvazione od omologazione. Se viene riportato “è approvato il sistema denominato …….” allora il dispositivo non può intendersi omologato. In detti casi, infatti, non può parlarsi di decreto di omologazione in quanto si tratterà semplicemente di approvazione del dispositivo.
Quanto influisce la mancanza di una interpretazione univoca della normativa?

A parere dello scrivente, si precisa che omologazione ed approvazione sono due procedimenti nettamente differenti.

Anzitutto, l’art. 192 del Regolamento di Attuazione al C.d.S., con riferimento all’art. 45 C.d.S., distingue espressamente i due significati che non possono, quindi, essere utilizzati come sinonimi. In tal senso, anche l’art. 111 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 comma d) e comma e), fa riferimento all’art. 405 del Regolamento di attuazione al C.d.S., distinguendo il costo amministrativo.

Secondariamente, l’art. 142 C.d.S., al comma 6, prevede che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

La norma in parola è pertanto inequivoca nel richiedere il requisito dell’omologazione, cosa diversa dall’approvazione menzionata nel verbale. La difformità rispetto al dettato normativo è palese e ciò basterebbe a rendere nullo il verbale di contestazione. Ma vi è di più. La frequente apparente confusione tra i due termini non è certo imputabile alla norma di cui all’art. 142 C.d.S. ma all’utilizzo che ne fa il Legislatore in molteplici altre norme del Codice della Strada, ingenerando una certa confusione esegetica. Dalla suddetta confusione esegetica deriva la mancata uniformità delle pronunce dei Giudici di merito, sul punto, nel territorio italiano.

Fonte Studio Cataldi

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