Categoria: Armi

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Manganello Sfollagente

«Il “manganello” o “sfollagente” è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell’ad. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’ad. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53)». In motivazione la Corte ha spiegato che «Contrariamente a quanto pure affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 9705 del 30/06/1992 Elmi, Rv. 191882; Sez. 1, n. 6100 del 03/05/1984, Fabbi, Rv. 165069) va quindi data continuità, ad avviso del Collegio, anche in considerazione della naturale evoluzione della lingua quale registrata dai più autorevoli esperti di linguistica e filologia della lingua italiana, all’opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, Rv. 138978), secondo cui “Il manganello o sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel primo comma dell’ad 4 della legge n 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’ad. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale e l’offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all’offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell’ad 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

2 Mar

Armi : Molotov- Bombe Incendiarie – Arma da Guerra

Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell’art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell’ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Braz Berardi, Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall’art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8675 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8675PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

16 Nov

Armi : Armi Antiche

Questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all’art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all’autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650). Le armi antiche, così come individuate dall’art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, non rientrano tra quelle contemplate dagli artt. 1 e 2 della legge 110 del 1975. Nel caso di specie, le armi erano sicuramente antiche – secondo la nozione normativa – in quanto quella più recente risaliva al 1860. Tale conclusione rende automaticamente inapplicabile l’art. 20 legge n. 110 del 1975 che, come recita il primo comma, attiene alla custodia delle armi “di cui agli articoli 1 e 2”. Né il riferimento all’art. 20 della legge n. 110 del 1975 operato dall’art. 10 del DM 14/4/1982 (“Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza all’atto del rilascio della licenza …”) può rendere applicabile la norma penale: si tratta di norma regolamentare, quindi subordinata, nella gerarchia delle fonti, a quella di legge. La norma regolamentare, piuttosto, deve essere interpretata nel senso che l’autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione alla violazione di tali prescrizioni sia la medesima. Del resto, il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato dimostra che, benché l’obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per le armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente: quella prevista dall’art. 2 legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell’art. 697 cod. pen. per le armi antiche. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.43391 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43391PEN), udienza del 11/10/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore ROCCHI GIACOMO

7 Ott

Armi : Taser

Va ricordato al riguardo che la Cassazione ha affermato che “il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona” (Cassazione penale, sez. II, 25/10/2016, n. 49325).

29 Ago

Armi : Arma non funzionante

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (per tutte Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465: Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.31594 del 24/08/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:31594PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore DI GIURO GAETANO

7 Lug

Armi: Art. 699 cp  Manganello o bastone telescopico

Le fattispecie di detenzione e porto illegali di arma, previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 cod. pen., risultano, a seguito della sopravvenuta legislazione speciale, relative alle armi proprie così dette bianche e alle munizioni di arma comune da sparo, essendo la disciplina introdotta con legge n. 895/1967, e successive modificazioni, relativa alle armi e munizioni da guerra e alle armi comuni da sparo e l’art. 4 legge n. 110/1975 concernente le armi così dette improprie. In particolare, la fattispecie penale descritta dal menzionato art. 4, al comma terzo, riguarda il porto fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo degli oggetti indicati al capoverso della stessa disposizione (“… bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo o di luogo, per l’offesa alla persona”), mentre il porto, fuori della propria abitazione, di “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere” è consentito solo previa autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 4, comma primo, legge n. 110/1975, e la violazione della norma è sanzionata, se trattasi di armi da sparo, ai sensi della legge n. 895/1967, se trattasi di armi così dette bianche, dall’art. 699 cod. pen. Quanto al manganello telescopico, si è precisato che è termine sinonimo di sfollagente, arma espressamente compresa nell’elencazione del ricordato primo comma, il cui porto, senza autorizzazione, è sanzionato ai sensi dell’art.699 cod. pen. (Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, Mazzi, Rv. 270263).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25767 del 05/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:25767PEN), udienza del 25/01/2022, Presidente SANDRINI ENRICO GIUSEPPE  Relatore BIANCHI MICHELE

26 Mar

Armi: Concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma

La giurisprudenza ha affermato che vi è concorso di reati fra la detenzione e il porto illegali di arma, a meno che vi sia la prova che l’arma non fosse stata detenuta in un momento precedente al porto in luogo pubblico (Sez. 1, 3 giugno 2010, n. 32697, Rv. 248272; Sez. 1, 9 aprile 2013, n. 18410, Rv. 255687; Sez. 6, 9 luglio 2015, n. 46678, Rv. 265489; Sez. 1, 4 marzo 2021, n. 27343, Rv. 281668), e che, ai fini del giudizio sul concorso di persone nei reati di detenzione e porto illegali di arma, non è sufficiente la mera consapevolezza della detenzione illegale di un’arma da parte di altri, essendo necessario che il soggetto abbia la effettiva disponibilità materiale dell’arma, si trovi, cioè, in una situazione di fatto tale per cui possa, in qualsiasi momento disporne, ovvero abbia consapevolmente contribuito alla detenzione e al porto dell’arma (Sez. 1, 29 settembre 1987, n. 4494, Rv. 178089; Sez. 2, 28 maggio 1991, n. 11126, Rv. 188500). In particolare, con riguardo alla condotta concorsuale, si è precisato che l’adesione ad un’azione criminosa che preveda l’utilizzo di armi comporta anche il concorso nei reati di detenzione e porto, eventualmente sussistenti (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, Rv. 274364). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.10386 del 24/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:10386PEN), udienza del 09/12/2021, Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE  Relatore BIANCHI MICHELE

Armi: Art. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, Porto illegale di arma

«Integra la condotta di porto illegale di arma in luogo pubblico, la detenzione di una pistola custodita nel cruscotto di un’autovettura che percorre una pubblica via» (Sez. 1, n. 40806 del 05/06/2013, Patricelli, Rv. 257245), giacché «un veicolo, di qualsiasi genere, non è un luogo ma un mezzo di locomozione, sicché non è esso ad atteggiarsi a pubblico od aperto al pubblico, bensì l’ambito spaziale in cui si trovi a circolare» (Sez. 1, n. 11659 del 23/06/1986, Raia, Rv. 174097).Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8758 del 15/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8758PEN), udienza del 07/12/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

Armi : Armi temporaneamente inefficienti

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente, perché mancante di un pezzo essenziale, qualora detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero della sua potenzialità (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.22047 del 04/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:22047PEN), udienza del 08/04/2021, Presidente DI TOMASSI MARIASTEFANIA  Relatore FIORDALISI DOMENICO

31 Gen

Armi : Art. 321 cpp Sequestro preventivo di un’arma

In particolare, il  sequestro preventivo di un’arma, il “periculum in mora”, rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile dalla disponibilità del bene e dall’uso potenziale che può esserne fatto, in quanto espressamente evocato dall’agente – come nel caso di specie – con riferimento alla correlazione tra volontà aggressiva nei confronti della vittima e mezzi attraverso cui si intende concretizzare l’intimidazione (Sez. 6, n. 20278 del 16/04/2013, C., Rv. 256232), in ragione della concreta possibilità – per la natura dell’arma e le circostanze del fatto – di agevolare la commissione di altri reati della stessa specie (Sez. 5, n. 3048 del 01/12/2020 – dep. 2021, PMT C/ GRANZIERA, Rv. 280259).    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8938 del 04/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:8938PEN), udienza del 04/02/2021, Presidente PALLA STEFANO  Relatore TUDINO ALESSANDRINA