Categoria: Armi

9 Nov

Armi : Art. 582 cp Lesioni personali aggravante del fatto commesso con armi

«in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona» (Cass., Sez. V, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv 268750).

snpen2019718149OSez. SETTIMA PENALE,Ordinanza n.1814918149del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18149PEN)2019,udienza del 05/12/2018,Presidente PALLA STEFANO Relatore MICHELI PAOLO 

3 Nov

Armi : La natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che non sia attualmente funzionante

La questione relativa al cattivo funzionamento dell’arma legato alla vetustà della sua costruzione, ipotizzato dalla difesa solo in termini esplorativi, è stata adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata con argomentazioni in fatto non censurabili in sede di legittimità; in particolare, valorizzando le condizioni in cui si trovava la pistola al momento del rinvenimento ovvero con il caricatore inserito dotato di tre cartucce e, soprattutto con tutte le componenti necessarie a consentirne il normale impiego, circostanza quest’ultima che depone in modo inequivoco quanto meno per la immediata e pronta riparabilità degli eventuali difetti ove, eventualmente, esistenti (secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità «la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità»; cfr. Sez. 1, n. 16638 del 27/3/2013 fr.–>e3 3,Rv. 255686).  Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1821818218del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18218PEN)2019,udienza del 06/03/2019,Presidente MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA Relatore ALIFFI FRANCESCO 

3 Nov

Armi : Il delitto di porto illegale di armi non sempre assorbe quello di detenzione

Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta dall’agente: in mancanza di una specifica deduzione da parte dell’imputato in ordine alla concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 6 n. 46778 del 9/07/2015, Rv. 265489; Sez. 1 n. 18410 del 9/04/2013, Rv. 255687). E’ stato così chiarito che l’assorbimento della detenzione nel porto, che può verificarsi nel solo caso in cui si riscontri una piena coincidenza temporale tra le due condotte, costituisce un’ipotesi residuale e non rispondente, in linea di fatto, all’id quod plerumque accidit, poiché è normale che l’agente acquisti prima la disponibilità dell’arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé, con la conseguenza che solo l’acquisita prova del contrario può giustificare l’assorbimento, senza che si configuri – sul punto – alcun onere probatorio, incompatibile col sistema processuale, a carico dell’imputato, gravando su quest’ultimo un mero onere di allegazione, in assenza del cui assolvimento il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1 n. 4490 del 20/12/2001, Rv. 220647).

Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

26 Ott

Armi : Arma clandestina obbligatori i numeri di matricola

La prescrizione, di cui all’art. 11 legge n. 110 del 1975, che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo alla loro identificazione e controllo, impone del resto a chiunque detenga un’arma di sincerarsi dell’esistenza dei segni distintivi il cui difetto è penalmente sanzionato, senza possibilità di invocare l’ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 5 n. 399 del 27/10/1992, depositata il 18/01/1993, Rv. 193178). Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

22 Ott

Armi : Art. 699 cp e Art. 4 L 110/75 discrimine

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 1, n. 9 del 10/01/1992, Ceccherini, Rv. 191120-01), il discrimine tra le contravvenzioni rispettivamente previste dagli artt. 699 cod. pen. e 4, secondo e terzo comma, legge 110 del 1975 risiede nel fatto che la prima fattispecie ha ad oggetto le armi c.d. proprie, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (e di cui è ammesso il porto solo previa licenza, ove concedibile), mentre la seconda ha ad oggetto le armi c.d. improprie, ossia gli altri strumenti da punta o da taglio, e gli altri oggetti utilizzabili anche per l’offesa alla persona ma a ciò non ordinariamente deputati (di cui è ammesso il porto solo in presenza di giustificato motivo).La distinzione risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all’offesa alla persona, spesso comuni ad entrambe le categorie, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all’uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l’impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze e delle esperienze affermatisi in un dato momento storico (Sez. 1, n. 37208 del 14/11/2013, dep. 2014, Carnicelli, Rv. 260776-01). Le caratteristiche suddette vengono, comunque, in ausilio, essendo normalmente qualificabili armi proprie il coltello «a scatto» (di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza: Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278-01; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012, Luciani, Rv. 253427-01; Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, Pierantoni, Rv. 246947-01), ovvero l’arma caratterizzata da punta aguzza e doppio filo di lama (Sez. 1, n. 10979 del 03/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867-01), generalmente definita pugnale (a meno che non abbia mero uso sportivo: Sez. 3, n. 4220 del 21/12/2010, dep. 2011, Gueye, Rv. 249315-01). Ciò posto, è proprio in relazione all’esatta identificazione di ciascuna delle armi «bianche» sequestrate, e alla conseguente loro (eventualmente distinta) riconduzione all’una o all’altra categoria, che la motivazione della sentenza impugnata si rivela carente; né essa risulta utilmente integrabile con quella di primo grado, parimenti silente sul punto. La qualificazione degli oggetti in imputazione come armi proprie, operata per relationem alle fotografie (queste ultime non meglio illustrate) e al contenuto (genericamente richiamato) del verbale di sequestro, è assertiva, pur a fronte delle doglianze specifiche mosse dagli appellanti al riguardo. I profili discriminanti – ossia la destinazione naturale di ciascun arma, sulla base delle caratteristiche costruttive e del loro impiego socialmente prevedibile – non sono esaminati, né con riferimento agli asseriti pugnali (non è precisato se siano a doppio filo e acuminati, e non si dibatte dell’eventuale loro riferibilità all’esercizio dell’arte marziale), né ai coltelli a serramanico (ossia pieghevoli), che non è detto siano a scatto (o abbiano le suddette caratteristiche dell’arma propria), e neppure rispetto all’ascia (espressamente definita, anzi, come destinata all’esercizio dell’arte marziale, e quindi ad un uso non intrinsecamente offensivo).

Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.7372 del 18/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7372PEN),udienza del 30/01/2019,Presidente IASILLO ADRIANO Relatore CENTOFANTI FRANCESCO