Categoria: Ricettazione

2 Mar

Ricettazione : Ricettazione anche se il furto è procedibile a querela

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso. Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8695 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8695PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

26 Gen

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

«Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l’imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 – 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2512 del 20/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2512PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente BONI MONICA  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

21 Gen

Ricettazione : Art. 648cp  Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, rv 236914). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1521 del 17/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1521PEN), udienza del 29/11/2022, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore DI PISA FABIO

10 Dic

Ricettazione : Art. 648 bis cp Riciclaggio consumazione e tentativo discrimen

I delitti a consumazione anticipata, che non tollerano la clausola di estensione della punibilità alla corrispondente fattispecie tentata (art. 56 cod. pen.) sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all’offesa del bene giuridico o nell’usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il “minimum” per l’esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato (nei termini, Sez. 2, n. 55416, del 30/10/2017, Rv. 274254). Occorre, dunque, verificare, in ragione della tecnica di formulazione normativa, se il delitto di riciclaggio possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività “tese” o “volte” a far perdere le tracce della provenienza illecita della res oggetto di trasformazione, senza che sia necessario l’inverarsi di un evento morfologicamente apprezzabile. Per una soluzione solo apparentemente affermativa v. Sez. 2, n. 37559, del 30/5/2019; in senso contrario (ammissibilità del tentativo) la sentenza n. 55416/2017 e Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Rv. 262506: è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato “costruito” come delitto a consumazione anticipata. Proprio in ragione della attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alla condotta di chi “compie” delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, non pare possa ragionevolmente escludersi il compimento, inquadrabile nell’ipotesi del tentativo di “atti idonei diretti in modo non equivoco” ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe (Sez. 2, n. 55416/2017, cit.), ovvero l’essere in procinto di trasferire all’estero la res furtiva. Diversamente, nella fattispecie, la condotta dissimulatoria si era già consumata con il “paludamento amministrativo” dei monili f provento di delitto/ ricevuti. Il che consente di ritenere corretta, anche sul punto, la decisione impugnata, come diffusamente argomentata (sul punto, v. Sez. 2, n. 11277 del 4/3/2022, Rv. 282820). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.46285 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46285PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore PERROTTI MASSIMO

29 Nov

Ricettazione :  Art. 648 bis cp Riciclaggio

L’apporre targhe su un veicolo privo di targhe e di documento di circolazione è un comportamento che, anche da un punto di vista di elemento soggettivo, ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa dello stesso; si deve poi ribadire che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile (come ritenuto nel caso in esame) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa; Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44180 del 21/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44180PEN), udienza del 04/10/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

10 Mag

Ricettazione: Art. 648 cp Ricettazione

È vero che la giurisprudenza di questa Corte non esclude, in astratto, la configurabilità del “tentativo” di ricettazione; si è affermato, infatti, che il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa, di modo che nel caso in cui all’accordo tra le parti non segua la “traditio” della “res”, l’agente risponde di tentativo di ricettazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008, Di Gabriele, Rv. 240406). Nel caso di ricettazione mediante “acquisto”, invero, si è anche detto che il delitto si consuma al momento dell’accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009, Feng, Rv. 243954; conf., Sez. 2, Sentenza n. 46899 del 07/12/2011, Carelli ed altro, Rv. 251454; Sez. 2, Sentenza n. 33957 del 14/06/2017, Carbone, Rv. 270734; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 12/06/2015, Zhang Cheng, Rv. 264559 in cui la Corte ha puntualmente distinto l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione della merce di provenienza delittuosa). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.18249 del 06/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18249PEN), udienza del 25/03/2022, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

22 Mar

Ricettazione: Art. 648 bis cp Riciclaggio

In ordine alla configurabilità del reato contestato deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di-origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. Nell’interpretare detta seconda parte del primo comma dell’art. 648 bis cod. pen. la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all’art. 648 bis cod.pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9533 del 21/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:9533PEN), udienza del 11/02/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore DI PISA FABIO

23 Nov

Il reato di ricettazione

di Francesca Servadei

La ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., è un reato contro il patrimonio il cui oggetto è costituito da denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto

Il reato di ricettazione è posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri.

L’art 648 c.p, che contiene la disciplina questo reato, ha subito importanti modifiche in virtù del recepimento da parte del decreto legislativo approvato dal Cdm il 4 novembre 2021 della Direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio con il diritto penale.

Per il reato di ricettazione, il reato presupposto d’ora in poi potrà essere anche di natura contravvenzionale, le pene saranno aumentate se il reato verrà commesso nello svolgimento di un’attività professionale, mentre nei casi di particolare tenuità le pene saranno più elevate rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il nuovo testo dell’art. 648 c.p.

Questo il testo dell’art. 648 c.p in base alle modifiche (evidenziate in corsivo) della Direttiva UE:

  1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  2. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
  3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”
    L’accertamento del delitto presupposto
    Una particolare attenzione deve essere posta sull’accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l’autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.
    Elementi del reato di ricettazione

Venendo agli elementi del reato di ricettazione, il soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto, e coincide con colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo 648.

A proposito di condotta, la ricettazione si configura come reato a forma vincolata, integrato dall’acquisto, dalla ricezione o dall’occultamento di denaro o cose provenienti da delitto o dall’attività di intermediazione posta in essere a tal fine.

Venendo all’elemento soggettivo, la ricettazione può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto.

Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell’imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati

L’individuazione dell’elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato con quella del favoreggiamento reale e dell’incauto acquisto; dal Favoreggiamento Reale, articolo 379 del Codice Penale, si distingue in quanto quest’ultimo è caratterizzato dal fatto che l’ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale, mentre la differenza con l’incauto acquisto (Acquisto di cose di sospetta provenienza, articolo 712 Codice Penale, reato contravvenzionale) consiste nel fatto che l’autore viene punito per una sua negligenza e quindi punito per non aver accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

Il reato di ricettazione: la pena
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La pena prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro.

In altri casi, invece, la pena è aumentata. Si tratta delle ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose che provengono da rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, c.p. o di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

Reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 300 a euro 6.000 se il reato presupposto è di natura contravvenzionale ed è punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena più alta se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Durata della reclusione e delle sanzioni ridotte infine per i casi di particolare tenuità in base alle pene previste per il delitto o la contravvenzione presupposti.
Il regime sanzionatorio del reato di ricettazione

Il primo comma dell’articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329.

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l’aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell’articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, I comma, n. 7-bis.

Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 ha aggiunto l’aggravante del reato commesso nell’esercizio di un’attività professionale e l’attenuante che varia in base alla pena prevista per il reato presupposto.

Pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 se il fatto riguarda denaro o cose che provengono da un reato contravvenzionale punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

E infine quando il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La giurisprudenza sul reato di ricettazione

La giurisprudenza sul reato di ricettazione è ricca e significativa.

Con la sentenza 27983/2019, ad esempio, la Corte di cassazione ha ritenuto provato l’elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame dall’accettazione di una proposta contrattuale che sarebbe altrimenti ingiustificabile.

Possiamo poi segnalare la sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129, con la quale la Corte ha affermato che non è escluso dall’ipotesi della ricettazione l’avere guidato un’autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato ad una persona defunta.

Inoltre merita di essere segnalata la pronuncia di legittimità numero 42866/2017, che ha chiarito che la particolare tenuità, che rende meno severa la pena per la ricettazione, deve essere desunta da una valutazione dei fatti complessiva e nella quale siano ricompresi anche le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”.

Tra le pronunce più recenti, citiamo infine la sentenza n. 3233/2021, che ha ribadito che quando un soggetto, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633).

Fonte Studio Cataldi