Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

26 Gen

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

«Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l’imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 – 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2512 del 20/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2512PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente BONI MONICA  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

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