Categoria: Stupefacenti

16 Nov

Stupefacenti:- Consumo di Gruppo

Le Sezioni Unite, come noto, hanno chiarito che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258): condizioni che, all’evidenza, non ricorrono nel caso di specie. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.43258 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43258PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore PAVICH GIUSEPPE

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti sequestro somma di denaro

“La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).

“pericolo di dispersione del denaro in questione…”, sia con riguardo al pericolo che le somme sequestrate “se restituite sarebbero senza dubbio reimpiegate appena possibile in attività analoghe o comunque reinvestite e rese irrintracciabili ai fini della confisca”, conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.38079 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38079PEN), udienza del 15/09/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti consumo di gruppo

Va, al riguardo, rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, è configurabile a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258).

16 Set

Stupefacenti: concetto di detenzione

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine “detenzione” non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefaciente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.32955 del 07/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32955PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

9 Mar

Stupefacenti:  Presenza di più condotte riconducibili all’art. 73 dpr 309/90

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall’art. 73 del d.P.R n. 309 del 1990, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave soltanto quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative. Laddove, invece, queste ultime siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013). Più specificamente, per escludersi il concorso formale di reati, è necessario che le plurime azioni tipiche siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, dal medesimo soggetto, ed abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404). Sicché, nel caso di coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente il concorso va escluso in presenza di condotte poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo (Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D’Antoni, Rv. 215175). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.7055 del 28/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7055PEN), udienza del 02/12/2021, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore ROSATI MARTINO

14 Feb

Stupefacenti : Stupefacenti concetto di detenzione

Il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095 – 01). Nello stesso senso Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537 – 01, per cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell’esercizio continuo e/o immrdiato di un potere manuale sulla stessa. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.21057 del 28/05/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21057PEN), udienza del 06/05/2021, Presidente GENTILI ANDREA  Relatore SEMERARO LUCA 

31 Gen

Stupefacenti : Coltivazione

Quanto alla condotta di illecita coltivazione, il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui «Il reato… è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente» (in tal senso SS. UU., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624-02). L’assunto del Supremo Consesso dà peraltro continuità all’orientamento in precedenza largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che, in più occasioni, ha chiarito che «Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura» (così, ex multis, Sez. 4, n. 27213 del 21/05/2019, Bongi, Rv. 275877-01, nonchè Sez. 4, n. 32485 del 20/03/2019, Maurilio, Rv. 277103-01)    Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.9177 del 08/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9177PEN), udienza del 02/02/2021, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore SESSA GENNARO 

9 Nov

Stupefacenti: concorso in detenzione

La connivenza non punibile si concreta in una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e a., Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264454). 2.1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo non credibile l’affermazione del marito secondo cui lo stupefacente era esclusivamente a sé riferibile, mentre la moglie era estranea alla detenzione, ha tratto la conclusione non solo dal fatto che la significativa parte di droga detenuta in casa (880 gr.) fosse occultata proprio all’interno di una borsetta della donna, custodita nell’armadio della camera da letto, ma dall’ulteriore circostanza che ella, nel corso della perquisizione, confidando di non essere vista dagli operanti, gettò quella borsetta dalla finestra nel tentativo di impedirne il rinvenimento, con ciò dimostrando nei fatti la volontà di adesione al compossesso della droga e dando, anche in quell’occasione, un chiaro contributo materiale all’occultamento della sostanza. Sez. TERZAPENALE,Sentenza n.11530 del 15/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11530PEN),udienza del 14/02/2019,Presidente DI NICOLA VITO Relatore REYNAUD GIANNI FILIPPO