Delitti contro la persona: Art. 584 cp Omicidio Preterintenzionale

17 Mag

Delitti contro la persona: Art. 584 cp Omicidio Preterintenzionale

Si è, infatti, pervenuti, all’approdo interpretativo secondo cui l’elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni; in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, questa Corte nell’affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l’elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552)». Nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 – dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386 – 01, che ha approfondito il tema sul piano della compatibilità di siffatta conclusione con l’art. 27 Cost., in un consapevole confronto con le ampie riflessioni sviluppate, quanto alla responsabilità ex art. 586 cod. pen., da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci Rv. 243381 – 01). In altri termini, l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all’area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l’evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 5155 del 18/01/2019, Battimelli). Ciò implica che la prevedibilità ex lege dell’evento morte rispetto alle lesioni deve essere verificata anche alla luce della collocazione del primo nell’area di rischio innescata dalla condotta lesiva: collocazione normalmente ravvisabile ma astrattamente suscettibile di essere messa in discussione in casi limite, che, peraltro, nel caso di specie, non ricorrono affatto.  Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.18716 del 11/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18716PEN), udienza del 22/04/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

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