Forze dell’ordine : Art. 341 bis cp Oltraggio a PU

11 Dic

Forze dell’ordine : Art. 341 bis cp Oltraggio a PU

Per indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, posto che il requisito della pluralità risulta integrato unicamente da persone che siano estranee alla Pubblica Amministrazione ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999; Sez. 6, n. .30136 del 09/06/2021 Leocata, Rv. 281838, quest’ultima con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto rivolte, le espressioni ingiuriose, ad un appartenente alle forze dell’ordine, dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell’esercizio delle medesime funzioni). Ciò in quanto, ai fini della integrazione del delitto in esame è necessario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che l’offesa attinga «l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell’intera Pubblica Amministrazione » (v., in termini, la sentenza Pagliari, sopra richiamata). Altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondi, Rv. 273466) ha poi puntualizzato come l’accertamento del requisito debba essere rigoroso, e che solo in seguito, in ordine logico, dovrà valutarsi la possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.48257 del 04/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48257PEN), udienza del 19/09/2023, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore RICCIO STEFANIA

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