Militaria : Servizio Esterno

23 Mag

Militaria : Servizio Esterno

Relativamente alla questione del riconoscimento dell’indennità per servizi esterni in relazione alle attività propedeutiche alla navigazione (piantone ormeggio, custodia di bordo, lavori di bordo, prontezza operativa) svolte dagli appartenenti alla Guardia di Finanza l’indennità può essere riconosciuta esclusivamente al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati dalla legge e consistenti in: a) il carattere “esterno” dell’attività, da intendersi non come svolta fuori dai locali di comando, ma come esterna rispetto alla sede del proprio comando, dove il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità (con esclusione ad es. della spettanza del beneficio per il servizio di guardia ai cancelli di una base militare, anche se posti a chilometri di distanza dalla sede del Comando, ma pur sempre sotto l’autorità di quest’ultimo); b) attività svolte su turni e sulla base di formali ordini di servizio poiché la corresponsione dell’indennità predetta serve a compensare il personale che si trovi ad operare in situazioni di “particolare disagio”, consistenti nella esposizione di agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio sia reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all’aria aperta; c) la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, atteso che, in contrario, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che , ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico ed alimentando una disparità di trattamento fra gli stessi operatori.

Cons. Stato Sez. II, 20/02/2023, n. 1696

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