Pronunce : Art. 477 e 482 cod. pen Falso documento sostitutivo della carta di circolazione attestante un falso passaggio di proprietà a  suo favore.

21 Dic

Pronunce : Art. 477 e 482 cod. pen Falso documento sostitutivo della carta di circolazione attestante un falso passaggio di proprietà a  suo favore.

Va premesso che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). Tale pronuncia circoscrive l’ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l’esistenza di un originale conforme, “valorizzando” il comportamento del soggetto resosi autore dell’attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. In tale prospettiva, risulta irrilevante l’esistenza o meno dell’atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l’intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente °steso. Nel caso in esame, la falsa fotocopia del documento sostitutivo della carta di circolazione si presentava con caratteristiche tali da sembrare un originale (timbro, firma del titolare dell’agenzia, codice dell’agenzia, indicazione di tutti i dati del veicolo). Particolarmente significativo era anche il comportamento dell’imputato, che utilizzava concretamente il documento in questione, palesando in tal modo la volontà di attribuire a esso una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.47823 del 19/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47823PEN), udienza del 11/11/2022, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore CIRILLO PIERANGELO

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