Ricettazione : Art. 474 cp Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

28 Apr

Ricettazione : Art. 474 cp Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 — 01). Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all’art. 474 c.p. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 06-04-2023, n. 14613

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