Ricettazione : Art. 648 bis Riciclaggio

14 Nov

Ricettazione : Art. 648 bis Riciclaggio

Si ha riciclaggio, infatti, ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454). 3.5. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44836 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44836PEN), udienza del 11/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO

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