Ricettazione: Art. 648 cp Ricettazione

30 Ago

Ricettazione: Art. 648 cp Ricettazione

Secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità :

– “l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto” (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 dell’11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304-01) e non “occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario” (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955);

– “ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto” (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01);

– “la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede” (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265);

– “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo consistere in un mero sospetto” (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07/07/2023) 11-08-2023, n. 34857

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