Stalking: Art. 612 bis cp Stalking

22 Mar

Stalking: Art. 612 bis cp Stalking

Il delitto di stalking ha natura di reato abituale e di danno, in cui l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la necessaria reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio, che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice, sicché ciò che rileva non è la datazione o la significatività di per sé dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 7899 del 14/6/2019, P., Rv. 275381). Il delitto abituale previsto dall’art. 612-bis cod. pen. si struttura, quindi, con un evento “per accumulo”, che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi espressamente previsti dalla norma e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.9400 del 18/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:9400PEN), udienza del 19/01/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore BRANCACCIO MATILDE

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