Stupefacenti : Aggravante disponibilità arma

26 Ott

Stupefacenti : Aggravante disponibilità arma

L’aggravante in esame presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell’arma in capo alla stessa persona, senza che sia necessaria una finalizzazione dell’arma alla realizzazione della condotta concernente lo stupefacente. La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità richiede, per la configurazione dell’aggravante, la mera continuità spazio-temporale tra la detenzione di sostanza stupefacente e la detenzione dell’arma (ex plurimis, Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep.2018, Feretti, Rv. 272150 – 01; Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Cozzolino, Rv. 249574 – 01). L’elemento che rende più grave la condotta e il suo disvalore è, infatti, ravvisabile, analogamente all’aggravante prevista dall’art.625 n.3 cod. pen. per il furto, nella possibilità per il detentore di servirsi dell’arma per difendere il possesso dello stupefacente (Sez. 6, n. 3414 del 23/01/1996, Pescione, Rv. 204511 – 01).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.40739 del 06/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40739PEN), udienza del 19/09/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore SERRAO EUGENIA

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