Stupefacenti : Art. 73 DPR 309/90 Stupefacenti dose minima

19 Dic

Stupefacenti : Art. 73 DPR 309/90 Stupefacenti dose minima

Il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (sez.3, n. 47660 del 9/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.49904 del 14/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49904PEN), udienza del 09/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

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