Stupefacenti : Art. 85 DPR 309 del 90  Ritiro patente disposta dal giudice a seguito di condanna

17 Apr

Stupefacenti : Art. 85 DPR 309 del 90  Ritiro patente disposta dal giudice a seguito di condanna

Occorre premettere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall’art. 85 d.P.R. cit., non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. cit. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 – 01). Deve, inoltre, osservarsi che, poiché le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 del d.P.R. cit., hanno natura facoltativa e non obbligatoria – per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 – 03) – nel caso in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, confermando le pene accessorie con una motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, attestata dai precedenti specifici. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.14018 del 05/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14018PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore VIGNA MARIA SABINA

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