Stupefacenti: Coltivazione domestica

24 Apr

Stupefacenti: Coltivazione domestica

Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, tant’è che le Sezioni unite sono state chiamate più volte a pronunciarsi su tale fattispecie.(\r/ All’esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). 3. La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Significativo, in tal senso, che si sia ritenuto di non poter ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato. (Sez.6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). 3.1.Da una ricognizione dell’ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l’inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l’agente fosse un assuntore abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente. Applicando tali criteri al caso di specie, non può che ritenersi l’inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l’uso personale della sostanza rinvenuta, non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione e, soprattutto, questa aveva ad oggetto un numero limitatissimo di piante, coltivate in maniera del tutto rudimentale, mediante il semplice invaso e collocazione nel giardino dell’abitazione Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.16075 del 17/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16075PEN), udienza del 18/01/2024, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore VIGNA MARIA SABINA

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