Stupefacenti : Spaccio non occorre effettiva consegna basta accordo

14 Nov

Stupefacenti : Spaccio non occorre effettiva consegna basta accordo

Va premesso che, secondo la remota e prevalente giurisprudenza, la cessione, la vendita, l’acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull’oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell’acquisto) del negozio, non occorrendo l’effettiva consegna della sostanza (o l’effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell’acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, an- che sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l’hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tonnassini, non massinnata; Sez. 1, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). Si è altresì affermato che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente con- segnata all’acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il con- senso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell’accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell’oggetto dell’azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell’art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.44484 del 06/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44484PEN), udienza del 05/10/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

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