Suprema Corte Cassazione: etilometro strumento affidabile quando sottoposto ai controlli periodici

12 Feb

Suprema Corte Cassazione: etilometro strumento affidabile quando sottoposto ai controlli periodici

Sentenza Penale Sent. Sez. 4 Num. 3515 Anno 2022 depositata 01.02.2022

Nuova sentenza della Cassazione su GUIDA IN STATO DI EBBREZZA con l’ennesimo tentativo di smontare l’utilizzo dell’unico strumento che disinnesca “bombe umane” alla guida.
Ecco la breve storia: con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 settembre 2018, con cui X Y
era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi diciotto, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza di auto VW Passat con tasso alcolemico pari a 3,63/3,51 g/I — in San Salvo il 24 aprile 2015).

La Corte territoriale ha evidenziato che, in base alle prove orali e documentali
acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era stato dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato dagli operanti per effettuare l’alcoltest e che, comunque, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni specifiche sul punto.

La circostanza che/gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo (CH), essendo
sprovvisti dell’apparecchio, avevano condotto l’imputato presso gli uffici della Polizia Stradale dove era stato effettuato l’alcoltest, aveva comportato conseguenze solo favorevoli al X Y, avendo procrastinato l’espletamento dell’accertamento, consentendo così un’ulteriore riduzione del tasso alcolemico.
L’esito dell’accertamento evidenziava un tasso alcolemico estremamente elevato, per cui appariva difficile ricondurlo al consumo di alcuni cioccolatini “MonCherì” notoriamente contenenti una quantità di liquore irrisoria. In ogni caso, a prescindere dalla natura della sostanza ingerita, permaneva il dato obiettivo costituito dal riscontro di un elevatissimo tasso alcolemico riscontrato.

Ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità.
Tra le motivazioni individuate dalla Cassazione si è altresì precisato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 24424 dell’08/06/2021, Enas, non massimata; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, Rv. ancora non determinato; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 Reg. esec. C.d.S., l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato.

Fonte Asaps

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