Varie : Art. 14 TU Immigrazione la mancanza di documenti per ottemperare al provvedimento espulsivo non è un giustificato motivo

20 Ott

Varie : Art. 14 TU Immigrazione la mancanza di documenti per ottemperare al provvedimento espulsivo non è un giustificato motivo

Il giustificato motivo che ‘esclude rilievo penale alla condotta è costituito da una situazione di concreta e assoluta inesigibilità dell’ottemperanza all’ordine di allontanamento di cui l’intimato deve dare specifico conto, tanto che si deve escludere che possono avere rilievo delle condizioni di generica difficoltà nel dare esecuzione allo stesso (in questo senso cfr. sempre Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m; nonché Cass. Sez. 1, n. 30779 del 7/7/2006, Farina, Rv. 234883). Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova in atti che l’imputato si sia tempestivamente attivato per ottenere un documento sostitutivo di quello mancante e senza peraltro che la difesa abbia fornito alcuna giustificazione in merito, il mancato possesso di passaporto o di altro valido documento per l’espatrio non costituisce di per sé giustificato motivo dell’accertato inadempimento e il giudice non era tenuto a fornire una specifica motivazione sul punto (in questo senso ancora Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m. e Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5 febbraio 2019, Markovic, Rv. 277449 nonché Cass. Sez. 1, n. 9754 del 18 febbraio 2010, Singh, Rv. 246516).  Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.41340 del 11/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41340PEN), udienza del 18/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MONACO MARCO MARIA

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