Varie : Nuove modifiche  al CP e CPP

29 Dic

Varie : Nuove modifiche  al CP e CPP

Sulla G.U.  n.300 del 27-12-2023 è stata pubblicata la LEGGE 27.12.2023, n. 206  Disposizioni organiche per la  valorizzazione,  la  promozione  e  la tutela del made in Italy.  Vigente al: 11-1-2024  che modifica i sottonotati articoli del Codice Penale e Procedura penale

Art. 52 Modifica all’articolo 517 del codice penale in materia di vendita  di  prodotti industriali con segni mendaci   1. All’articolo 517 del codice penale, dopo la  parola:  «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».

Art. 53 Modifiche all’articolo 260 del codice di procedura penale in  materia   di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro  1. All’articolo 260 del codice di procedura penale  sono  apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 3-bis e’ sostituito da seguente:   «3-bis. L’autorita’ giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro  o di convalida del sequestro non  e’  piu’  assoggettabile  a  riesame, dispone il prelievo di uno o piu’ campioni,  con  l’osservanza  delle formalita’ di cui all’articolo 364, e  ordina  la  distruzione  della merce residua, nel caso di merci di  cui  sono  comunque  vietati  la fabbricazione, il possesso, la detenzione o  la  commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa  per  la  sicurezza,  la salute  o  l’igiene  pubblica  ovvero  quando  risulti  evidente   la violazione dei  predetti  divieti,  anche  in  ragione  della  natura contraffatta o usurpativa delle  merci.  Se  la  conservazione  della merce e’ assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorita’  giudiziaria  dispone  in  tal  senso  con  provvedimento motivato»;      b) al comma 3-ter:        1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «puo’   procedere»   sono sostituite  dalla  seguente:  «procede»  e  dopo  le  parole:  «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal  seguente:

«La  distruzione   puo’   avvenire   dopo   quindici   giorni   dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorita’ giudiziaria, ed e’ preceduta dal prelievo di uno o piu’  campioni,  con  l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 364».

Art. 54 Modifica all’articolo 81 delle norme di attuazione, di  coordinamento   e transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di  redazione del verbale di sequestro  1. Ai fini della semplificazione delle attivita’ materiali connesse all’inventariazione dei beni sequestrati, all’articolo 81,  comma  1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso  di  beni contraffatti,   l’elenco   puo’   essere   sostituito   dalla    loro catalogazione per tipologia e la quantita’ puo’ essere  indicata  per massa, volume o peso».

Art. 55  Operazioni sotto copertura  1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell’ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e’ inserita la seguente: «517-quater,».

Art. 56 Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo  del  permesso  di soggiorno per reati di contraffazione   1. All’articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter e’ inserito il seguente:      «5-quater. Nei casi  di  condanna  per  i  reati  in  materia  di contraffazione previsti dall’articolo 4, comma  3,  nel  valutare  la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico  e  la  sicurezza  dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia  ha  sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera  circolazione  delle  persone  ai   fini   dell’adozione   del provvedimento di revoca o di diniego  del  rinnovo  del  permesso  di soggiorno,  si  tiene  conto  della  collaborazione  prestata   dallo straniero  all’autorita’  di  polizia  o  all’autorita’  giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della  raccolta  di  elementi  decisivi  per  l’identificazione   dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione  dei  prodotti  o dei servizi che costituiscono violazione dei  diritti  di  proprieta’ industriale nonche’ per l’individuazione dei beni contraffatti o  dei proventi  derivanti  dalla  violazione  dei  diritti  di   proprieta’ industriale».

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