Violenza : Art. 18 TULPS Manifestazione pubblica concetto di promotore

26 Ott

Violenza : Art. 18 TULPS Manifestazione pubblica concetto di promotore

Ritiene il Collegio che tale condotta rientri senz’altro nella nozione di “promotore” elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale l’ha ravvisata non solo nell’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche in colui che si attivi per la sua riuscita, ponendo in essere una concreta attività che è ben distinta dalla semplice partecipazione alla manifestazione illegale non integrante reato. Si è pertanto qualificato come promotore: il soggetto che era alla guida di un corteo ed incitava a manifestare sollecitando con vari slogan da lui trasmessi per microfono, la partecipazione dei giovani al corteo non autorizzato (Sez. 6, n. 9140 del 07/07/1975, Mura, Rv. 130889 – 01); il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d’ordine (Sez. 1, 08/06/1995, Messina, Rv. 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 04/07/1977, Cappelletti, Rv. 137319); la persona che durante il corteo, con il megafono aveva “gridato le ragioni della manifestazione”, impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 – 01; Cass. pen. Sez. II, 02/11/2017, n. 50109, non massimata); un soggetto riconosciuto “leader” del gruppo, che aveva intrattenuto un’interlocuzione con le forze dell’ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell’adunata (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200 – 01). Si è, inoltre, chiarito che nella nozione di “promotore” va compreso non solo l’ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17/04/1973, Bernardini, Rv. 126175) atteso che Ole espressionil’promotorié 4indettè; contenute nel menzionato art. 18, si riferiscono, nell’accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l’adunanza, al far sì che essa si verifichi (Sez. 1, 14/02/1966, Martino, Rv. 101212).  Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.39830 del 02/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:39830PEN), udienza del 16/03/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore MELE MARIA ELENA

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