Violenza : Il livido è lesione personale

31 Gen

Violenza : Il livido è lesione personale

Giuridicamente corretta è anche la decisione della Corte d’appello di Ancona di considerare il livido, riportato dal ,,,,, in conseguenza della condotta dell’imputato, come una «malattia» (nel corpo), ai sensi dell’art. 582 cod. pen., con la conseguente parimenti corretta qualificazione del fatto accertato come lesione personale e non come percosse. Ciò alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione – che è condiviso dal Collegio – secondo cui l’ematoma rientra nella nozione di «malattia» in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31088 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795-01; Sez. 5, n. 2081 del 05/12/2008, dep. 2009, De Silvio, Rv. 242544-01; Sez. 1, n. 11000 del 09/05/1978, Piccinotti, Rv. 139944-01; Sez. 1, n. 263 del 21/02/1969, Negri, Rv. 111449-01).Il livido – nome comune dell’ecchimosi – costituisce infatti un tipo di ematoma e consiste anch’esso in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che, ancorché caratterizzato da un minore versamento di sangue, comporta pur sempre un’alterazione anatomica, alla quale fa naturalmente seguito un processo riabilitativo. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3501 del 27/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3501PEN), udienza del 15/11/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

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