Armi : Arma da fuoco definizione

23 Nov

Armi : Arma da fuoco definizione

Ai sensi dell’art. 1 bis D.Lgs. 527/1992 ; come correttamente evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, è “arma da fuoco”, «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se: 1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato…>>. In una corretta lettura della norma, a fronte della specifica indicazione che deve essere considerata “arma da fuoco” anche quella che può essere trasformata in modo da essere in grado di espelle rè un proiettile, si deve ritenere che il legislatore faccia riferimento alla potenzialità offensiva del mezzo e non tanto e non solo all’effettiva e concreta capacità dell’arma di offendere. La natura di un’arma, infatti, non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti. Ciò in quanto l’arma non perde la propria qualità qualora, pur priva di un qualche componente, anche essenziale, essa sia comunque ripristinabile con il pezzo mancante o anche con accorgimenti tali da surrogare il pezzo originale (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 – 01; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contando, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677). 1.2. Nel caso di specie l’arma, originariamente “a salve”, era stata modificata e la verifica effettuata dal consulente con ripetute prove ha consentito di accertare che il ciclo di sparo fosse regolare benché, per un difetto della canna, l’utilizzo sarebbe stato pericoloso. Sotto tale profilo, pertanto, l’arma detenuta dal ricorrente, pure allo stato inefficiente, potendo essere riparata con l’opportuna sostituzione della canna, ha conservato la propria potenzialità offensiva così che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e non ulteriormente sindacabile in questa sede.‘Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46338 del 16/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46338PEN), udienza del 07/07/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore MONACO MARCO MARIA

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