Armi : Art. 4 L 110/75 Manganello Sfollagente

1 Nov

Armi : Art. 4 L 110/75 Manganello Sfollagente

Il pacifico principio di diritto secondo cui il “manganello” o “sfollagente”, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all’art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Rv. 284379; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017, Rv. 270263); – Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.40544 del 05/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40544PEN), udienza del 27/09/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

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